Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1452, che approva l'elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Marina militare o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari, e relative istruzioni, modificato con regio decreto 29 agosto 1942, n. 1158; Visto l' della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Sono approvati gli acclusi elenchi delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare, e relative istruzioni, firmati dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-rd-1