Art. 25
Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine

Art. 25

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In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza totale di una o più dita delle mani e dei piedi che non sia causa di inabilità, assoluta. La mancanza parziale di più dita fra le due mani e fra i due piedi non contemplate nell'elenco A, tale da disturbare il maneggio delle armi, i servizi marinareschi o le marce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-ebi-25