Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine
Art. 25
124 / 127In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza totale di una o più dita delle mani e dei piedi che non sia causa di inabilità, assoluta. La mancanza parziale di più dita fra le due mani e fra i due piedi non contemplate nell'elenco A, tale da disturbare il maneggio delle armi, i servizi marinareschi o le marce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-ebi-25