Art. 16
Elenco B Imperfezioni ed infermita' che sono causa di ridotta attitudine

Art. 16

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In vigore dal 1 gen 1952
L'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, ipermetropico, misto in cui, dopo la più utile correzione tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta a valori inferiori a 6/10 ma non a 4/10 in 0.0. oppure a valori non inferiori a 5/10 in un 0. ed a 1/10 nell'altro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-ebi-16