Art. 83
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 83

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In vigore dal 1 gen 1952
Le ernie viscerali di qualsiasi specie e grado, anche se unilaterali, sempre dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenze: Per quelle allo stato di punta, vedi elenco B. Per gli ufficiali e sottufficiali le ernie non complicate, riducibili e contenibili, anche se scrotali, non danno luogo a provvedimenti medico-legali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-83