Art. 75
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 75

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In vigore dal 1 gen 1952
I disturbi funzionali del cuore di qualsiasi specie e natura purchè gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità. Avvertenza: Per le forme che non raggiungono i limiti per la riforma vedi elenco B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-75