Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 28
28 / 127In vigore dal 1 gen 1952
Le cerebropatie congenite od acquisite (idiozia, infantilismo psichico, mongoloidismo; insufficienza mentale) gravi e legalmente comprovate. Le forme meno gravi e le anomalie del carattere e della condotta quando nel soggetto resti dimostrata, o se ne possa fondatamente presumere, la inadattabilità alla vita collettiva ed alle restrizioni della vita militare.
A vvertenze: Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici, potranno essere giudicate dai Consigli di leva. Le forme gravi non legalmente comprovate, le altre meno gravi e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale con anomalie del carattere e della condotta saranno, invece, giudicate dopo osservazione in ospedale militare, mercè esame clinico convalidato da (documenti legali e, nei militari, dai rapporti informativi del comandante nonché da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere compiuti dall'ufficiale medico proponente l'invio in osservazione.
Saranno anche tenuti in dovuto conto i documenti sanitari rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti e notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali e deficienti) nonché i certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce od abituale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-28