Art. 22
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 22

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In vigore dal 1 gen 1952
Le deformità ossee od articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudo-artrosi, iperostosi, ecc.) di grado tale da disturbare la funzione di una parte importante del corpo. Nei casi giudicati suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-22