Art. 20
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 20

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In vigore dal 1 gen 1952
Le malattie croniche delle ossa (qualunque ne sia la natura) ed i loro esiti, quando provochino manifesti disturbi funzionali. Nei casi suscettibili di miglioramento, dopo il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-20