Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 13 set 1951
È ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;793#art-3