Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti a nord, con la proprietà della stessa ditta; ad est, col vallone Montagna Grande appartenente alla stessa ditta; a sud, con la proprietà di Caputi Antonio fu Francesco; ad ovest, con la proprietà di Colella Angelo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;881#art-2