Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti a nord e nord-ovest, con la strada Grindi-Carlo Magno; a sud e ad est, con proprietà dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;878#art-2