Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti a nord-est con il limite intercomunale di Scandale; a nord-ovest, con i limiti intercomunali di Scandale e di Cutro; a sud, con la proprietà dello stesso Cocozza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;876#art-2