Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 80. Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli speciali zandi dovranno aver superato gli esami anche nelle materie annuali del 1° corso. Gli esami delle materie biennali (malattie infettive malattie tropicali e sub-tropicali, semeiotica e diagnostica debbono essere sostenuti alla fine del secondo anno di corso. Per le materie oggetto di semplici conferenze non sono previsti esami.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-29