Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 76. La scuola ha sede presso la clinica delle malattie in fettive, tropicali e sub-tropicali dell'Università ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-25