Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 69. Le tasse, le sopratasse, i contributi clinici e di laboratorio sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Università udito il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-18