Art. 17
17 / 35In vigore dal 30 dic 1951
Art. 68.
La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore. Essa è composta di cinque membri ed è presieduta dal direttore della scuola; gli altri quattro membri saranno scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola stessa.
Qualora il direttore della scuola non fosse contemporaneamente direttore dell'Istituto in cui ha sede la scuola di specializzazione, quest'ultimo entra di diritto tra i cinque membri della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-17