Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 66. Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore della scuola e deve essere approvato dal Consiglio della facoltà. Gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazione sono concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-15