Art. 15
15 / 35In vigore dal 30 dic 1951
Art. 66.
Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore della scuola e deve essere approvato dal Consiglio della facoltà.
Gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazione sono concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-15