Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico italo-francese concluso a Parigi il 19 ottobre 1949 ed al relativo scambio di Note effettuato a Parigi il 6 marzo 1950.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1554#art-1