Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 9 gen 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 125. - FRASCA
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