Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 gen 1952
Il presente decreto sarà trascritto presso le competenti Conservatorie dei registri immobiliari e sarà comunicato per le vie diplomatiche ai Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e della Repubblica Francese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-20;1525#art-3