Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 6 set 1951
L'erogazione dell'eccedenza di cui alla lettera e) dell' è effettuata con i seguenti criteri: a) se detta eccedenza pareggia o supera l'importo globale delle quote di indennità di residenza fissata ai sensi dell', non corrisposte dai Comuni che si siano avvalsi della facoltà consentita dall' la Commissione invita detti Comuni a corrispondere ai titolari delle farmacie le quote integrative della indennità medesima fino all'ammontare fissato ai sensi dell' e promuove il rimborso ai Comuni stessi di tali quote integrative, con le modalità previste dall'ultimo comma dell' e dell'. L'eventuale ulteriore residuo dei proventi è accantonato per essere erogato coi proventi dei contributi dell'anno successivo; b) se l'eccedenza predetta è invece inferiore all'importo globale delle quote di indennità di residenza non corrisposte, la Commissione determina in relazione alla disponibilità, quale parte percentuale di tali quote potrà essere corrisposta ai titolari delle farmacie cui i Comuni abbiano versato l'indennità ridotta ai due terzi, ed invita i Comuni a corrispondere agli stessi titolari la parte percentuale così determinata, promuovendo quindi il rimborso come stabilito alla lettera a) del presente articolo. In base ai criteri di cui sopra la Commissione promuove altresì il rimborso delle quote fino al massimo dell'intera indennità di residenza in favore dei Comuni di cui all' della legge 20 febbraio 1950, n. 54, che abbiano corrisposto integralmente l'indennità stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-13