Art. 73
Titolo XIV

Art. 73

79 / 91
In vigore dal 11 ago 1951
Nelle Valli Ladine, in applicazione dell' dello Statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-73