Art. 53
Titolo XI

Art. 53

54 / 91
In vigore dal 11 ago 1951
Le Commissioni di cui ai precedenti sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-53