Art. 49
Titolo XI

Art. 49

50 / 91
In vigore dal 11 ago 1951
Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-49