Art. 4
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 4

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In vigore dal 5 dic 1951
L'autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è richiesta: a) per la costruzione, prolungamento o modifica di strade di qualsiasi natura (ivi comprese le mulattiere) nonché di sciovie, slittovie, teleferiche, linee telegrafiche, telefoniche e di trasporto di energia elettrica, eccettuate solo le statali; b) per la costruzione, prolungamento o modifiche di centrali elettriche, di stabilimenti industriali di qualsiasi natura, di rifugi alpini e di fabbricati in genere di particolare importanza che si trovino fuori dell'abitato dei Comuni; c) per la modifica totale o parziale del corso dei fiumi, torrenti e rivi. Le persone, società ed enti privati o pubblici interessati ad ottenere l'autorizzazione debbono presentare domanda, allegando progetti di massima ed esecutivi all'Azienda, la quale, ove ritenga di accogliere la istanza, stabilisce le norme che debbono essere osservate a pena di decadenza, ed eventualmente subordina la concessione dell'autorizzazione a varianti dei progetti. Tali provvedimenti verranno adottati di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero dell'industria e del commercio. L'esecuzione dei lavori o l'esercizio degli impianti può essere provvisoriamente permesso dall'Azienda, ma in tal caso nessuna pretesa sarebbe ammissibile ove l'autorizzazione non fosse concessa. L'autorizzazione non è richiesta, quando si tratta di lavori ed impianti disposti ed autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici il quale promuoverà direttamente il parere dell'Azienda.
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