Art. 3
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 3

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In vigore dal 5 dic 1951
Le cave di pietrame (ivi comprese quelle di sabbia, ghiaia, ecc.) possono essere tenute in esercizio da qualsiasi persona, società od ente privato o pubblico soltanto a seguito di autorizzazione da concedersi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Restano ferme le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio in virtù della legge 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria e della legge 10 marzo 1893, n. 184, sulla polizia mineraria. Il suddetto Ministero procederà nell'esercizio della sua facoltà previ accordi con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-3