Art. 20
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 20

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In vigore dal 5 dic 1951
Qualsiasi verbale degli agenti di sorveglianza del Parco per violazione delle norme della legge istitutiva del Parco e del presente regolamento deve essere trasmesso all'Ufficio di amministrazione, che provvede alla tempestiva trasfissione all'autorità competente, e che ha facoltà di eventualmente definire la contravvenzione in via amministrativa nei casi in cui tale definizione è ammessa e di riscuotere le somme stabilite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-20