Art. 19
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 19

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In vigore dal 5 dic 1951
La gestione temporanea di boschi e terreni, prevista dall' della legge 24 aprile 1935, n. 740, sarà assunta dalla Azienda previe intese con i Ministeri dell'interno e delle finanze. Le relative modalità saranno stabilite in appositi contratti da stipularsi con i proprietari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-19