Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 14
14 / 21In vigore dal 5 dic 1951
Il foglio di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona o delle persone autorizzate, del periodo di tempo cui il permesso è limitato, delle località in cui deve svolgersi la caccia, l'uccellagione o la pesca, della specie faunistica ed eventualmente, per la selvaggina, del numero massimo dei capi da abbattere, delle armi e dei mezzi da usare, della eventuale sorveglianza la parte del personale del Parco e di qualsiasi altra modalità che l'Amministrazione del Parco o l'Azienda ritenesse opportuno prescrivere.
La selvaggina uccisa o catturata in dipendenza dell'autorizzazione non può essere asportata dal Parco se non munita di contrassegno da applicarsi all'animale a cura del personale dei posti di custodia o dell'Ufficio di amministrazione del Parco, mediante corresponsione di L. 40 (quaranta) per ogni contrassegno.
La persona che abbia ottenuta l'autorizzazione prevista nell' ha la facoltà di uccidere gli animali nocivi, purchè li consegni all'Amministrazione del Parco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-14