Art. 13
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 13

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In vigore dal 5 dic 1951
Chiunque intenda esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca nel territorio del Parco, deve ottenerne l'autorizzazione. Tale autorizzazione, che non dispensa dall'osservanza delle disposizioni e dal possesso delle licenze stabilite dai testi unici sulla caccia e sulla pesca e della licenza di porto d'armi è riservata al prudente giudizio dell'Amministrazione del Parco per i permessi individuali ed a quello dell'Azienda per la caccia in più persone o alla grossa selvaggina. L'autorizzazione è data in preferenza alle persone incaricate da università, laboratori, istituti di zoologia, ecc.; e non può essere concessa alle persone che negli ultimi due anni abbiano contravvenuto alle leggi sulla caccia ed alle disposizioni del presente regolamento.
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