Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 11
11 / 21In vigore dal 5 dic 1951
La detenzione di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia od all'uccellagione da parte degli abitanti del territorio del Parco dovrà essere comunicata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Amministrazione del Parco, restando fermo l'obbligo della denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza a norma di legge.
L'Azienda o la detta Amministrazione possono, in relazione ai particolari fini della tutela del patrimonio faunistico, provocare dall'Autorità di pubblica sicurezza il divieto di detenzione di dette armi o strumenti anche per singole persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-11