Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ott 1951
N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene rettificata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel decreto 14 giugno 1903, n. 255. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 9. - CARLOMAGNO
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