Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 apr 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PICCIONI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
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