Art. 67
Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara

Art. 67

33 / 73
In vigore dal 13 ott 1951
La durata degli studi del corso di perfezionamento è di un anno. Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in: 1. Chimica; 2. Chimica industriale; 3. Ingegneria; 4. Scienze agrarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-67