Art. 21
Statuto dell'Universita' degli studi di FerraraTitolo IIICapo II

Art. 21

60 / 73
In vigore dal 13 ott 1951
I laureati in scienze politiche e in economia e commercio e in scienze economiche marittima, purchè in possesso del diploma di maturità classica, possono essere iscritti al terzo anno di corso, su conforme parere della Facolta. Coloro che sono forniti di altra laurea, e sempre in possesso del suddetto titolo di studi medi, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facoltà, ai sensi dell' del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Il Consiglio di facoltà determina caso per caso, quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-21