Art. 13
Statuto dell'Universita' degli studi di FerraraTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 13 ott 1951
Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero prescritto per il rispettivo corso di laurea dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti, nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartit nella università. Non è però ammessa la iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.
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