Art. 38

Art. 38

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In vigore dal 15 ago 1951
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie predispone un capitolato comprendente tutti gli oneri facenti carico all'assuntore ed invita quelle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ritenga in possesso dei dovuti requisiti, a dichiarare quale misura di raggio richiedono per la gestione del giuoco o del concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-38