Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 15 ago 1951
Il ricevimento delle schede di partecipazione e l'incasso delle poste sono affidati alle ricevitorie del lotto. È in facoltà dell'Amministrazione di incaricare anche enti e privati che diano sicura garanzia. In questo caso sarà richiesta dall'Amministrazione una congrua cauzione. Le ricevitorie del lotto possono essere incaricate del pagamento dei premi d'importo singolo non superiore a L. 50.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;581#art-29