Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 apr 1951
È sospesa fino a tutto il 14 luglio 1952, l'applicazione dei dazi doganali relativi ai materiali che costituiscono provviste di bordo, portate dall'estero dalle navi al loro arrivo nei porti dello Stato e che servono per la riparazione e la manutenzione della nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-02;225#art-2