Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 lug 1951
Il Prefetto di L'Aquila, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Molina Aterno e Tione degli Abruzzi e la frazione di Goriano Valli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1951 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 19. - CONSOLI
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