Art. 16
Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 16

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In vigore dal 5 mag 1951
La Giunta, ove occorrano decisioni immediate in materia di competenza del Consiglio generale, delibera in via di urgenza; le deliberazioni così adottate debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio generale nella riunione di questo immediatamente successiva. Spetta alla Giunta deliberare sull'assunzione e sul trattamento giuridico ed economico del personale, in base a proposte del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-16