Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione speciale esercita nel territorio delimitato dall' del presente decreto, tutte le funzioni indicate all' della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-17