Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 28 feb 1951
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa, e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quando l'Amministrazione della Sezione speciale ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facoltà di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;70#art-10