Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 feb 1951
L'ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. AI presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente. Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano nell'Emilia o nel Veneto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-4