Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 28 feb 1951
L'Ente esercita tutte le funzioni indicate all' della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli della legge 21 ottobre 1960, n. 841.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-18