Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 set 1951
A decorrere dal 1 ottobre 1947, sono soppressi le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;654#art-3