Art. 52
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 52

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In vigore dal 13 apr 1951
Il segretario generale, scelto di preferenza fra i soci effettivi aventi specifiche qualità tecnico-professionali, dipende dal presidente nazionale che coadiuva nell'espletamento delle di lui mansioni. Egli, più particolarmente, ha la responsabilità del funzionamento continuativo degli uffici della sede nazionale, nonché dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni del presidente nazionale. Partecipa al Comitato nazionale, senza voto, con le funzioni di segretario, redigendone e custodendone i verbali; riceve e custodisce i verbali delle assemblee dei soci. Cura altresì la conservazione della raccolta dei verbali del Collegio dei sindaci e degli atti comuni interessanti l'Associazione. La sua nomina ha validità per quattro anni e può essere oggetto di riconferma. La nomina stessa può essere revocata in qualsiasi epoca con motivata deliberazione del Comitato nazionale, con il solo gravame dell'appello al Collegio dei pribiviri.
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