Art. 43
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 43

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In vigore dal 13 apr 1951
La Commissione consultiva nazionale è organo di consulenza del presidente nazionale per tutti gli affari che interessano l'Associazione. Il motivato parere della Commissione consultiva è obbligatorio nei seguenti casi: 1) concessione, anche se sulla base di determinazioni di massima del Comitato nazionale, di contributi straordinari alle sezioni da effettuarsi con sopravvenute maggiori disponibilità dell'Associazione; 2) deliberazioni concernenti gli atti esecutivi del programma approvato dal Comitato nazionale in materia di propaganda, comportanti onere una volta tanto superiore alle L. 200.000, ovvero onere continuativo; 3) convenzioni con terzi comunque interessanti l'Associazione nell'assistenza ai propri soci; 4) determinazioni in materia di manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura da indirsi dalla sede nazionale sotto il nome o con la partecipazione dell'Associazione; 5) proposte relative alla emanazione o modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi, nonché sulle proposte di modifiche statutarie. La Commissione consultiva nazionale può essere chiamata dal presidente nazionale ad esprimere parere su ogni altra questione per la quale il parere stesso non sia obbligatoriamente previsto.
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