Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 21
21 / 28In vigore dal 29 apr 1951
Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.
Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o, in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-21