Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 15
15 / 28In vigore dal 29 apr 1951
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell', saranno corrisposte:
1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovino in aspettativa per infermità;
2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata eccezionale gravità e durata dei membri di famiglia purchè conviventi e a carico del capo famiglia;
3) nei casi di decesso, in attività di servizio, dell'iscritto o di un membro della sua famiglia (coniuge, figli, genitori), già conviventi e a carico del capo famiglia. In questi casi sarà immediatamente concessa a titolo di contributo nelle spese funerarie, dietro presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, redatta in carta semplice, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione determinata in misura fissa come appresso:
L. 50.000 per gli impiegati;
L. 40.000 per i commessi;
L. 25.000 per le visitatrici;
L. 30.000 per il personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, e C;
L. 20.000 per il personale del ruolo transitorio dei subalterni.
In caso di decesso in attività di servizio degli iscritti al Fondo la sovvenzione, nella misura anzidetta, spetta al, coniuge superstite purchè non separato legalmente; in mancanza sarà corrisposta agli aventi diritto in base a quanto stabilito dall'.
Nei casi di morte, non per cause di servizio, dell'iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall', la sovvenzione sarà aumentata del 20%; 4) potranno anche essere corrisposte, su presentazione di apposita documentata istanza, osservate le norme di cui all' e quelle altre che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sovvenzioni a titolo di contributo alla spesa di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo, qualora nella residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-15